Quando è obbligatorio esporre la partita iva sul sito web ?
partita iva sul sito web: facciamo chiarezza
- Quando è obbligatorio esporre la partita iva sul sito web ?
- Cosa comporta non rispettare norma?
- Quali sono i rischi?
- artita iva per aprire un sito web?
Quando si parla di dover esporre la partita iva su un sito web mi trovo spesso davanti a risposte confuse, errate, spesso ingenue quanto pericolose.
la risposta breve è Sì, e la Legge relativa in vigore dal Dicembre 2001
(articolo 2 del Dpr n. 404 del 5 ottobre 2001)
Su questo argomento ci sono moltissimi articoli , anche scritte davvero bene, ma spesso abbiamo la pessima abitudine di non leggere niente e di non informarsi adeguatamente sulle norme che dovremmo rispettare, salvo poi lamentarci quando arrivano le ripercussioni negative (Dura lex sed lex).
Il tutto si collega indissolubilmente poi all’articolo 35, comma 1, del DPR n. 633/72, che recita:
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
quindi, in soldoni, se sei in possesso di partita IVA, la stessa deve essere obbligatoriamente visibile sulla prima pagina del tuo sito web, e Il mancato rispetto delle norme comporta l’applicazione di una sanzione variabile tra 258,23 a 2.065,83 euro, trattandosi di violazione agli obblighi di comunicazione prescritti da legge tributaria.
Le altre informazioni tutto da specificare sono il tipo di società, ovvero se di persone o di capitale e in questo secondo caso bisogna fare un ulteriore passaggio.
nel 2009 l’art. 2250 c.c., come modificato dall’art. 42, L. 88/2009 (in vigore dal 29.7.2009), in attuazione della Direttiva Cee 2003/58/Ce, si introduce l’obbligo per le società di capitali di inserire determinate informazioni legali negli atti, nella corrispondenza (emaiil incluse), sul sito web e sui social networks.
In estrema sostanza, se hai una società di capitale, devi segnalare:
- ragione sociale;
- indirizzo completo della sede legale della società;
- codice fiscale e partita Iva;
- numero di iscrizione e Ufficio del Registro delle imprese ove la società è iscritta;
- numero Rea (Repertorio economico amministrativo);
- il capitale secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio (per le sole società di capitali);
- l’eventuale stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento;
- l’eventuale stato di società con unico socio (per le S.p.a. e le S.r.l. unipersonali);
- società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta (tale informativa è resa necessaria dall’art. 2497-bis c.c.).
Non sono un giurista o un esperto fiscale, quindi rivolgiti a professionisti abilitati e preparati su questo specifico argomento per approfondire e trovare le giuste soluzioni per il tuo specifico caso.
Tuttavia spesso basta un poco di attenzione e l’inserimento di poche righe di testo per evitare problemi legali, sanzioni e un danno di immagine difficilmente recuperabile.